LEGGE 28 settembre 1998, n. 336
Durata massima delle indagini preliminari riguardanti i delitti di strage commessi anteriormente all'entrata in vigore del codice di procedura penale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeNorma transitoria (entrata in vigore 28/09/1998) che, per i procedimenti penali in corso a quella data relativi ai reati di cui agli artt. 285 e 422 c.p. commessi anteriormente all'entrata in vigore del codice di procedura penale (d.P.R. 22/09/1988, n.447), fissa il termine massimo delle indagini preliminari in tre anni quando ricorra l'ipotesi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'art. 407 c.p.p. Applicazione limitata esclusivamente ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge.
Limite durata indagini preliminari per reati art. 285 e 422 c.p. (norma transitoria)
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