Salta al contenuto
Legge

LEGGE 28 settembre 1998, n. 336

Durata massima delle indagini preliminari riguardanti i delitti di strage commessi anteriormente all'entrata in vigore del codice di procedura penale.

Normativa italiana098G0391Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Norma transitoria (entrata in vigore 28/09/1998) che, per i procedimenti penali in corso a quella data relativi ai reati di cui agli artt. 285 e 422 c.p. commessi anteriormente all'entrata in vigore del codice di procedura penale (d.P.R. 22/09/1988, n.447), fissa il termine massimo delle indagini preliminari in tre anni quando ricorra l'ipotesi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'art. 407 c.p.p. Applicazione limitata esclusivamente ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge.

Limite durata indagini preliminari per reati art. 285 e 422 c.p. (norma transitoria)

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo dell’articolo, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.