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Decreto ministeriale MEF

DECRETO 29 aprile 2026 - Ministero dell'economia e delle finanze

Modalità di trasmissione telematica all'ente creditore dei flussi informativi concernenti lo stato delle procedure relative alle singole quote e le riscossioni effettuate nel mese precedente.

Decreti del MEFCod. G.U. 26A02237

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto stabilisce le modalità telematiche con cui l’Agenzia delle entrate-Riscossione comunica agli enti creditori, entro la fine di ogni mese, lo stato delle procedure sulle singole quote e le riscossioni del mese precedente. Impone di evidenziare separatamente alcune quote affidate dal 1° gennaio 2025 temporaneamente escluse dal discarico automatico. Le nuove modalità decorrono dal primo giorno del sesto mese successivo alla pubblicazione; fino ad allora resta applicabile la disciplina del decreto 22 ottobre 1999.

Trasmissione dei flussi informativi sulla riscossione agli enti creditori

Flussi informativi sulla riscossione

Il decreto disciplina la trasmissione telematica dall’Agenzia delle entrate-Riscossione agli enti creditori delle informazioni sullo stato delle procedure relative alle singole quote affidate e sulle riscossioni effettuate.

Contenuto e periodicità delle comunicazioni

L’Agenzia trasmette i flussi entro la fine di ogni mese, con le modalità e secondo i tracciati indicati nell’allegato 1. I dati riguardano lo stato delle procedure relative a ciascuna quota e le riscossioni effettuate nel mese precedente.

Sono evidenziate separatamente le quote affidate dal 1° gennaio 2025 temporaneamente escluse dal discarico automatico ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 110 del 2024. Si tratta delle quote per le quali, al 31 dicembre del quinto anno successivo all’affidamento, risulta sospesa la riscossione oppure sono ancora pendenti procedure esecutive o concorsuali; sono inoltre ricomprese le quote interessate, nel periodo compreso tra l’affidamento e tale 31 dicembre, da accordi conclusi ai sensi del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, da dilazioni ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 o da istituti agevolativi previsti dalla legge, quando tali misure risultano ancora in essere alla data indicata. Rientrano altresì le misure per le quali entro quella data si siano verificati inadempimento, revoca o decadenza dal beneficio, nonché i casi in cui nello stesso periodo sia stata disposta una sospensione della riscossione per almeno diciotto mesi, anche non continuativi.

Pubblicazione delle specifiche tecniche

Nell’area «Servizi agli Enti» del proprio sito istituzionale, l’Agenzia pubblica le modalità di trasmissione indicate nell’allegato 1. Entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto deve inoltre rendere disponibile un documento con i criteri di valorizzazione dei campi dei tracciati, i controlli di congruità e i relativi codici errore. Il documento è aggiornato quando ricorrono specifiche esigenze, anche tecniche, e gli aggiornamenti sono pubblicati tempestivamente.

Decorrenza e disciplina transitoria

Le nuove modalità di trasmissione si applicano dal primo giorno del sesto mese successivo a quello di pubblicazione del decreto. Fino al giorno precedente resta applicabile l’articolo 2, comma 1, del decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze del 22 ottobre 1999.

Testo integrale

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