L.R. Liguria 22/2008
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica e integra la L.R. 13/1999 sulla difesa della costa e sul demanio marittimo, introducendo nuove previsioni negli artt. 8, 10 e 11 e nuovi articoli da 11-bis a 11-sexies. Le modifiche dell’art. 1 non si applicano alle istanze di concessioni demaniali marittime e agli strumenti/progetti urbanistici già presentati o adottati alla data di entrata in vigore della legge. Sono inoltre abrogati i commi 1-bis e 1-ter dell’art. 11 della L.R. 13/1999.
Modifiche alla disciplina regionale di difesa della costa, arenili, ambiente marino-costiero, demanio marittimo e porti
Modifiche alla disciplina regionale su costa, arenili, demanio marittimo e porti
La legge regionale 4 luglio 2008, n. 22 interviene sulla L.R. 28 aprile 1999, n. 13, aggiornando la disciplina toscana in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, tutela e osservazione dell’ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti.
Ambito degli interventi normativi
Il provvedimento non riscrive integralmente la materia, ma modifica in più punti la legge regionale del 1999, incidendo sugli articoli 8, 10 e 11 e introducendo una nuova articolazione di disposizioni aggiuntive (articoli 11-bis, 11-ter, 11-quater, 11-quinquies e 11-sexies). Il contenuto sostanziale delle nuove previsioni non è riportato nel testo fornito, ma l’effetto normativo è quello di aggiornare la disciplina regionale vigente.
Regime transitorio
È prevista una clausola di salvaguardia per i procedimenti già in corso: le disposizioni introdotte dall’articolo 1 non si applicano alle istanze di concessioni demaniali marittime e agli Strumenti urbanistici Attuativi e Progetti Urbanistici Operativi già presentati o adottati alla data di entrata in vigore della legge. In questi casi continua a trovare applicazione il regime precedente.
Abrogazioni
La legge abroga espressamente i commi 1-bis e 1-ter dell’articolo 11 della L.R. 13/1999, come successivamente modificata. Ne deriva la cessazione dell’efficacia di tali previsioni a partire dall’entrata in vigore della legge regionale n. 22 del 2008.
Decorrenza e rilevanza attuale
L’atto ha efficacia nel solo territorio della Regione Toscana. Trattandosi di una legge di modifica del 2008, con disciplina riferita a procedimenti e strumenti urbanistici ormai storicizzati, risulta oggi in larga parte di interesse ricostruttivo più che applicativo, pur restando rilevante per la lettura consolidata della L.R. 13/1999.
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