L.R. Toscana 58/2000
Indennità integrativa nei casi di abbattimento totale di allevamento bovino nell’ambito di piani obbligatori di risanamento da tubercolosi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale disciplina un compenso integrativo dell’indennità nazionale di abbattimento, per favorire la ricostituzione del patrimonio bovino nei casi di eliminazione totale dell’allevamento disposta nell’ambito dei piani obbligatori di risanamento da tubercolosi. L’aiuto spetta ai proprietari che rispettino la normativa sanitaria e seguono una procedura istruttoria tramite ASL e Regione.
Indennità integrativa per abbattimento totale di allevamenti bovini per tubercolosi
Indennità integrativa per abbattimento totale di allevamenti bovini per tubercolosi
La legge disciplina, per la Regione Toscana, un contributo regionale aggiuntivo all’indennità di abbattimento prevista dalla normativa statale nei casi di risanamento obbligatorio da tubercolosi bovina. L’intervento è finalizzato a sostenere la ricostituzione quantitativa e qualitativa del patrimonio zootecnico eliminato.
Finalità e presupposti dell’intervento
La Regione può concedere un compenso integrativo dell’indennità nazionale di abbattimento quando l’abbattimento dei bovini derivi da piani obbligatori di risanamento da tubercolosi bovina. Il beneficio è subordinato al rispetto, da parte dell’allevatore richiedente, della normativa sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi.
Beneficiari
Possono accedere al compenso i proprietari di bovini abbattuti perché infetti, sospetti di infezione tubercolare o di contaminazione, quando tutti i capi dell’allevamento vengano eliminati per ordine della competente autorità sanitaria, secondo quanto previsto dal DM 15 dicembre 1995, n. 592.
Misura del contributo e criteri di calcolo
Il compenso regionale reintegra solo parzialmente la perdita subita dall’allevatore. È riconosciuto fino al 90% della differenza tra:
- il valore di mercato degli animali bovini abbattuti;
- la somma tra il ricavato della vendita dei soggetti destinati all’utilizzazione delle carni e l’indennità di abbattimento spettante secondo la normativa nazionale vigente.
Determinazione del valore di mercato
Il valore di mercato degli animali è determinato secondo i criteri previsti per la specie bovina dalla legge n. 218 del 1988, con le modalità stabilite dal Ministro della sanità con decreto 20 luglio 1989, n. 298, e successive modificazioni.
Procedura per ottenere il compenso
La domanda deve essere presentata dal proprietario interessato all’azienda sanitaria locale competente per territorio, insieme alla domanda di indennizzo prevista dalla normativa statale ai sensi dell’art. 19, comma 2, del DM 15 dicembre 1995, n. 592. L’ASL:
- istruisce la richiesta;
- determina l’importo concedibile in base ai criteri di legge;
- trasmette la proposta all’Amministrazione regionale con gli atti istruttori. L’Amministrazione regionale provvede poi alla liquidazione del compenso. La Giunta regionale può inoltre stabilire ulteriori modalità attuative, se necessarie.
Regime transitorio
Per i bovini abbattuti dopo il 31 gennaio 1999, il compenso può essere richiesto entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, purché ricorrano le condizioni previste per il beneficio.
Copertura finanziaria
Per l’anno 1999 la legge dispone una variazione di bilancio, con riduzione di lire 10.000.000 sul capitolo relativo agli interventi per il settore vitivinicolo e istituzione di un nuovo capitolo per le spese di attuazione della legge, pari al medesimo importo. Per gli anni successivi la copertura è demandata alle leggi annuali di approvazione del bilancio regionale.
Testo integrale
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