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Decreto legislativo

DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 2023, n. 42

Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.

Normativa italiana23G00050

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto disciplina le sanzioni amministrative e i recuperi per violazioni delle regole del Piano Strategico PAC 2023-2027, incluse condizionalità, interventi su superfici e animali, sviluppo rurale e settori ortofrutta, patate, olivicolo e vigneti. Prevede riduzioni, esclusioni, revoche, recuperi e sospensioni, con alcune norme transitorie e limiti temporali specifici, tra cui l’applicazione per le domande e gli accertamenti riferiti al periodo PAC 2023-2027 e ai regimi precedenti indicati.

Sanzioni PAC e recupero indebiti

Sanzioni e recuperi nel sistema PAC

Il decreto disciplina il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni delle regole del Piano Strategico PAC, nonché il recupero dei pagamenti indebiti e degli interessi. La normativa è costruita per riduzioni, esclusioni, revoche e recuperi collegati ai pagamenti unionali e FEASR, con criteri graduati in base a gravità, portata, durata, ripetizione e, nei casi previsti, intenzionalità.

Ambito generale di applicazione e soggetti competenti

Le sanzioni riguardano i beneficiari dei pagamenti PAC e, secondo i diversi capi, gli agricoltori, gli altri beneficiari, le organizzazioni di produttori e le loro associazioni. Gli Organismi pagatori applicano le sanzioni; in alcuni casi interviene anche l’Autorità di gestione per i profili di competenza. Il decreto esclude la sanzione quando l’inosservanza dipende da errore dell’amministrazione non riconoscibile dal beneficiario, quando la riduzione non supera 100 euro o in caso di forza maggiore/circostanze eccezionali.

Recupero di pagamenti indebiti e interessi

La restituzione del pagamento indebito deve essere richiesta entro 18 mesi dall’accertamento dell’irregolarità. Se l’accertamento è svolto da soggetti delegati o enti diversi dall’Organismo pagatore, questi trasmettono gli atti all’Organismo pagatore competente. Non si procede al recupero quando i costi previsti superano l’importo recuperabile, né se l’importo da recuperare, interessi esclusi, non supera 100 euro. Il termine per il pagamento non può superare 60 giorni; gli interessi decorrono, di regola, dal termine fissato nel provvedimento di recupero e, in caso di malafede, dalla data di percezione dell’aiuto.

Violazioni delle norme nazionali attuative delle direttive dell’allegato IV

Per i pagamenti diretti e per gli interventi di cui agli articoli 70, 71 e 72 del regolamento PAC, sono sanzionati gli agricoltori o altri beneficiari nei confronti dei quali sia stata accertata in via definitiva la violazione di norme nazionali attuative delle direttive richiamate dall’allegato IV del regolamento (UE) 2021/2115. Se viene disposto sequestro preventivo dell’azienda per reati di sfruttamento del lavoro, l’erogazione dei benefici è sospesa fino alla revoca della misura cautelare, salvo controllo giudiziario o amministrazione giudiziaria che garantiscano la continuità aziendale.

Riduzioni per tali violazioni sociali e del lavoro

L’importo dei pagamenti è ridotto del 3, 5 o 10 per cento in base alla gravità; il 10 per cento si applica comunque se l’infrazione riguarda più di 8 lavoratori. Se la violazione persiste per più di un anno solare o si ripete entro tre anni, la riduzione è del 20 per cento. In caso di inosservanza intenzionale la riduzione è del 30 per cento. Se, dopo la contestazione, il beneficiario adempie nei termini prescritti dall’autorità competente, le riduzioni ordinarie sono ridotte rispettivamente del 100, 50 o 25 per cento. Per ciascun anno si applica solo la percentuale più alta.

Violazioni di ammissibilità, impegni e altri obblighi su superfici e animali

Per i principali interventi del primo e del secondo pilastro PAC, il decreto sanziona la violazione dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi relativi ai pagamenti di base, redistributivi, giovani agricoltori, eco-schemi, aiuti accoppiati e interventi basati su superfici e animali. Le funzioni di accertamento e applicazione spettano all’Autorità di gestione e agli Organismi pagatori.

Presentazione tardiva delle domande

La presentazione tardiva delle domande di aiuto o pagamento comporta una riduzione dell’1 per cento per ogni giorno di ritardo; oltre 25 giorni la domanda è irricevibile. Per le domande di assegnazione o aumento del valore dei diritti all’aiuto la riduzione è del 3 per cento per giorno di ritardo, con irricevibilità oltre 25 giorni. Le modifiche tardive della domanda iniziale sono soggette alle medesime riduzioni solo per l’incremento dell’importo o del pagamento richiesto.

Omesse o inesatte dichiarazioni, superfici e animali

Sono previste riduzioni per omessa dichiarazione di parcelle agricole, sovradichiarazione delle superfici per gruppo coltura, superamento di limiti o massimali individuali, errori nell’assegnazione dei diritti all’aiuto e incongruenze nel numero di capi accertati. In alcuni casi l’aiuto è ridotto del doppio della differenza o escluso integralmente; per scostamenti molto elevati sono previsti ulteriori recuperi e, se necessario, l’azzeramento del saldo residuo entro i due anni successivi all’accertamento.

Condizionalità rafforzata e transitorio

Le violazioni dei criteri di gestione obbligatori e delle BCAA sono sanzionate con riduzioni dei pagamenti assoggettati a condizionalità, dal 3 per cento fino al 15 per cento in caso di violazione intenzionale. Sono previste attenuazioni o esclusioni se la violazione non incide sugli obiettivi della norma, nonché riduzioni per i controlli tramite monitoraggio satellitare. In via transitoria, continuano ad applicarsi le vecchie regole di condizionalità per alcuni programmi di sviluppo rurale e per impegni adottati prima del 2023; per superfici che transitano nel PSP dal 2023 si applica la condizionalità rafforzata.

Regimi clima-ambiente e benessere animale

Per i beneficiari dei regimi ecologici e di benessere animale che non rispettano gli impegni assunti, la sanzione è fissata nel 30, 50 o 100 per cento in base alla gravità, entità, durata e ripetizione. Per il 2023 le sanzioni sono sospese se l’infrazione è di grado basso e il beneficiario presenta domanda per il medesimo regime nel 2024; in caso di ulteriori violazioni nel 2024, la sanzione sospesa viene applicata insieme a quella del 2024.

Sviluppo rurale: ammissibilità, impegni e violazioni gravi

Per gli interventi FEASR, la violazione dei criteri di ammissibilità non legati a superfici o animali comporta il rifiuto o il recupero integrale del sostegno. Per gli impegni connessi a superfici e animali, la riduzione o esclusione è fissata al 3, 5 o 10 per cento e si applica anche il recupero degli aiuti degli anni precedenti negli interventi pluriennali. La ripetizione di una violazione negli ultimi tre anni può comportare qualificazione come violazione grave, con rifiuto o recupero integrale e esclusione dalla misura per l’anno dell’accertamento e il successivo.

Sviluppo rurale non connesso a superfici e animali

Per gli interventi di sviluppo rurale non collegati a superfici o animali, la violazione degli impegni o degli obblighi comporta riduzione o esclusione dell’importo ammesso, erogato o da erogare. Se la domanda indica un importo superiore del 25 per cento rispetto a quello ammissibile, si applica una sanzione pari alla differenza. La riduzione o esclusione si estende anche alle spese poi risultate non ammissibili nei controlli successivi.

Appalti pubblici

Per le violazioni delle regole sugli appalti pubblici, la sanzione è determinata secondo i criteri fissati dal decreto ministeriale 22 ottobre 2018, n. 10255, in coerenza con le linee guida europee richiamate.

Settore ortofrutta, patate e olivicolo: riconoscimento, frodi e importi non ammissibili

La revoca del riconoscimento colpisce le organizzazioni di produttori e le loro associazioni che non rispettano i criteri di riconoscimento. In caso di frode per ottenere indebitamente aiuti, si applicano revoca, recupero degli aiuti e esclusione per l’anno successivo; inoltre i pagamenti possono essere sospesi fino all’accertamento dei fatti. Se la domanda di aiuto supera del 3 per cento l’importo ammissibile, la sanzione è pari alla differenza; per il settore olivicolo, lo scostamento nel valore della produzione commercializzata può condurre a riduzioni, ulteriore decurtazione del 5 per cento o revoca del riconoscimento se la differenza è pari o superiore al 20 per cento.

Operazioni di ritiro, raccolta verde, mancata raccolta e informazione

Sono previste sanzioni specifiche per operazioni di ritiro non conformi, per destinatari che violino le condizioni di ricezione dei prodotti ritirati, per raccolta verde o mancata raccolta non conforme e per l’inosservanza dell’obbligo di fornire informazioni richieste dalle autorità. In tali casi le misure possono consistere in esclusione dalle spese, esclusione per un anno dal ricevimento dei prodotti, revoca del riconoscimento, recupero dei contributi e, per le operazioni di ritiro, sanzioni graduate in base alla percentuale di prodotto non conforme.

Ristrutturazione e riconversione dei vigneti

Per gli interventi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti sono previste sanzioni proporzionate allo scostamento tra superficie realizzata e superficie approvata. Oltre il 50 per cento l’aiuto è negato o restituito; in caso di anticipo, sono previste esclusione per tre anni e incameramento della fideiussione in specifiche ipotesi, tra cui rinuncia, revoca, mancata domanda di saldo o ritardo superiore a cinque giorni. Se non è stato ricevuto l’anticipo, l’esclusione dura un anno nelle ipotesi analoghe. Per forza maggiore o circostanze eccezionali, se l’obiettivo generale è raggiunto, può essere riconosciuto l’aiuto per la parte realizzata, salvo recupero dell’anticipo relativo alla parte non attuata.

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