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Decreto

DECRETO 18 novembre 1998, n. 462

Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463.

Normativa italiana098G0515

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Regolamento applicabile dal 1° gennaio 1998 che adegua termini e modalità di pagamento del bollo auto alla potenza effettiva in kW/CV per i veicoli immatricolati dal 1998, mantenendo i riferimenti ai cavalli fiscali per quelli precedenti. Disciplina periodi fissi, prima immatricolazione, riacquisto del possesso, rivendita e alcune disposizioni transitorie per il 1998, sostituendo i precedenti decreti del 1985 e del 1997.

Termini e modalità di pagamento delle tasse automobilistiche dal 1998

Termini e modalità di pagamento delle tasse automobilistiche

Il regolamento disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 1998, i termini e le modalità di pagamento delle tasse automobilistiche, adeguando i criteri di individuazione dei veicoli alla potenza effettiva espressa in kW o CV per quelli immatricolati successivamente al 31 dicembre 1997. Per i veicoli immatricolati entro tale data restano utilizzati i valori della potenza fiscale.

Periodi fissi e categorie di veicoli

Le tasse sono versate nel corso del mese iniziale del periodo fisso di riferimento. Le principali scadenze sono le seguenti:

  • Autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo alimentati a benzina, GPL, metano, gasolio con le caratteristiche tecniche previste dalla normativa richiamata, oppure elettrici, nonché autoscafi iscritti nei pubblici registri:

    • potenza fiscale superiore a 9 CV per i veicoli immatricolati fino al 31 dicembre 1997;
    • potenza effettiva superiore a 35 kW o 47 CV per i veicoli immatricolati successivamente;
    • pagamento annuale in unica soluzione, con decorrenza 1° gennaio, 1° maggio o 1° settembre.
  • Gli stessi autoveicoli con potenza fiscale fino a 9 CV, o potenza effettiva fino a 35 kW o 47 CV, nonché tutti i motoveicoli:

    • pagamento annuale in unica soluzione, con decorrenza 1° febbraio o 1° agosto.
  • Autovetture e autoveicoli a uso promiscuo destinati alla locazione senza conducente oppure alimentati a gasolio privi delle caratteristiche tecniche sopra indicate, con potenza fiscale superiore a 9 CV o potenza effettiva superiore a 35 kW/47 CV:

    • pagamento per uno o due periodi fissi quadrimestrali, decorrenti dal 1° gennaio, 1° maggio o 1° settembre;
    • in alternativa, pagamento per l’intero anno, pari a 12/12, decorrente dall’inizio di uno dei periodi fissi.
  • Gli stessi veicoli con potenza fiscale fino a 9 CV o potenza effettiva fino a 35 kW/47 CV:

    • pagamento per un periodo fisso semestrale decorrente dal 1° febbraio o 1° agosto;
    • in alternativa, pagamento annuale per 12/12 decorrente dall’inizio di uno dei periodi indicati.
  • Gli altri autoveicoli, i rimorchi e i motori fuori bordo destinati a imbarcazioni non iscritte nei pubblici registri:

    • pagamento per uno o due periodi fissi quadrimestrali decorrenti dal 1° febbraio, 1° giugno o 1° ottobre;
    • in alternativa, pagamento per l’intero anno decorrente dall’inizio di uno dei periodi fissi.

Per i veicoli immatricolati fino al 31 dicembre 1997, la decorrenza dei periodi fissi resta quella già stabilita per il 1997. Il rinnovo di tutte le tasse fisse, inclusa quella relativa alla targa di prova, deve essere effettuato nel mese di gennaio.

Prima immatricolazione

Per i veicoli e gli autoscafi immatricolati per la prima volta, la tassa decorre dal mese dell’immatricolazione e deve essere versata entro tale mese. Se l’immatricolazione avviene negli ultimi dieci giorni del mese, il pagamento può essere effettuato entro il mese successivo.

La durata del primo periodo tributario è determinata in funzione della categoria del veicolo:

  • per i veicoli soggetti ai periodi annuali con decorrenza 1° gennaio, 1° maggio o 1° settembre, il pagamento copre un periodo superiore a otto mesi e termina alla scadenza di aprile, agosto o dicembre immediatamente successiva;
  • per i veicoli soggetti ai periodi annuali con decorrenza 1° febbraio o 1° agosto, il pagamento copre un periodo superiore a sei mesi e termina alla scadenza di gennaio o luglio immediatamente successiva;
  • per gli altri veicoli, il pagamento copre il periodo fino a una delle scadenze fisse previste per la relativa categoria, senza possibilità di versare la tassa per un solo mese.

Per i veicoli soggetti a tassa fissa annuale, il tributo relativo all’anno di immatricolazione è versato in un’unica soluzione nel mese dell’immatricolazione. Se questa avviene negli ultimi dieci giorni del mese, il pagamento può essere effettuato nel mese successivo.

Riacquisto del possesso, disponibilità e rivendita

Per i veicoli per i quali la normativa consente l’interruzione dell’obbligo tributario, le tasse sono dovute a partire dal mese in cui viene annotato:

  • il riacquisto del possesso;
  • il riacquisto della disponibilità del veicolo o dell’autoscafo;
  • la rivendita da parte di imprese autorizzate al commercio dei veicoli.

Il versamento deve avvenire secondo le modalità e i termini previsti per la prima immatricolazione e per i periodi ordinari di pagamento.

Disposizioni transitorie per il 1998

I pagamenti relativi ad autoveicoli e rimorchi adibiti al trasporto merci, originariamente da effettuare entro il 28 febbraio 1998, possono essere eseguiti entro il 16 marzo 1998.

Per i versamenti dovuti nel 1998 è ammesso l’utilizzo dei modelli del libretto fiscale oppure degli appositi bollettini disponibili presso:

  • gli uffici esattori dell’ACI;
  • gli uffici postali.

Sostituzione della disciplina precedente

Il regolamento sostituisce il decreto del Ministro delle finanze del 25 novembre 1985 e quello del 27 dicembre 1997, relativi ai termini e alle modalità di pagamento delle tasse automobilistiche.

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