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Intesa e abuso

Provvedimento AGCM I857 n. 30699 del 28/06/2023

ACCORDO TIM-DAZN SERIE A 2021/2024

AGCMI857

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’AGCM ha accertato che TIM, DAZN Limited e DAZN Media Services hanno posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza tramite alcune clausole del Deal Memo del 27 gennaio 2021 relativo alla distribuzione dei diritti Serie A 2021/2024. Le clausole di esclusiva e i vincoli alla commercializzazione e alle soluzioni tecniche limitavano la libertà di DAZN e impedivano ai concorrenti di TIM di replicare offerte bundle con i contenuti calcistici. L’Autorità ha ritenuto la violazione dell’art. 101 TFUE, con effetti nei mercati pay-tv e delle telecomunicazioni fisse a banda larga e ultra-larga, e ha irrogato sanzioni pecuniarie a TIM e al gruppo DAZN.

TIM e DAZN: intesa restrittiva nella distribuzione dei diritti Serie A 2021/2024 tramite Deal Memo, accertata e sanzionata dall’AGCM

TIM/DAZN, Deal Memo e diritti Serie A 2021/2024

Il provvedimento riguarda l’accordo del 27 gennaio 2021 tra TIM e DAZN per la distribuzione e il supporto tecnologico dei contenuti relativi ai diritti televisivi della Serie A 2021/2024. L’Autorità ha concluso che alcune clausole dell’accordo, e non il contratto nel suo complesso, integravano un’intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell’art. 101 TFUE.

Parti e contesto economico

TIM è stata descritta come operatore incumbent nelle telecomunicazioni e fornitore di servizi audiovisivi tramite TimVision. DAZN Limited e DAZN Media Services fanno capo al gruppo DAZN, attivo nella distribuzione di contenuti sportivi live su internet. Il Deal Memo è stato concluso prima dell’assegnazione dei pacchetti 1 e 3 dei diritti Serie A a DAZN da parte della LNPA, ed era funzionale a supportare la partecipazione di DAZN alla gara e la successiva distribuzione dei contenuti.

Mercati interessati

L’AGCM ha collocato le condotte in una filiera che coinvolge:

  • il mercato della vendita al dettaglio dei servizi televisivi a pagamento (pay-tv);
  • il mercato dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa a banda larga e ultra-larga;
  • il mercato dei servizi di telecomunicazioni al dettaglio su rete fissa a banda larga e ultra-larga;
  • il mercato dei servizi al dettaglio di telecomunicazione mobile.

L’Autorità ha rimarcato che i contenuti sportivi premium, e in particolare la Serie A, costituiscono un driver essenziale di domanda per la pay-tv e un asset concorrenziale rilevante anche per gli operatori TLC che li utilizzano in bundle con la connettività.

Clausole del Deal Memo ritenute restrittive

Le clausole contestate erano concentrate soprattutto nella lettera F - Exclusivity e in parte nelle disposizioni tecniche e commerciali correlate. In sintesi:

  • TIM era l’unico operatore TLC e VPD autorizzato da DAZN a vendere il servizio DAZN in hard bundle o à la carte;
  • DAZN non poteva autorizzare altri operatori a offrire congiuntamente o à la carte il servizio;
  • DAZN non poteva distribuire il servizio su piattaforme diverse da internet, né consentire la disponibilità di app e canale DAZN 1 su dispositivi Sky;
  • un precedente rapporto non esclusivo con terzi veniva disciplinato in modo da ridurlo o eliminarlo;
  • le possibilità di sconto e promozione su alcuni canali erano fortemente limitate;
  • l’accordo prevedeva un minimo garantito pagato da TIM a DAZN e meccanismi economici di riequilibrio collegati al mantenimento dell’esclusiva;
  • sul piano tecnico, era prevista l’integrazione con la CDN di TIM e un obbligo di collaborazione in buona fede.

Secondo l’AGCM, tali previsioni avevano un contenuto selettivo e preclusivo, idoneo a escludere gli operatori alternativi di telecomunicazioni dalla possibilità di formulare offerte analoghe a quelle di TIM e a comprimere l’autonomia commerciale e tecnologica di DAZN.

Valutazione giuridica

L’Autorità ha ritenuto che le clausole fossero vietate dall’art. 101, par. 1, TFUE perché finalizzate a limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti e a introdurre condizioni asimmetriche nei rapporti commerciali. Ha escluso che il riferimento al quadro del Decreto Melandri o l’esenzione verticale VBER potessero giustificare la condotta, osservando che:

  • l’oggetto del procedimento era il contratto distributivo a valle, non l’assegnazione dei diritti in gara;
  • TIM e DAZN operavano in parte come concorrenti effettivi o potenziali nella catena dei servizi audiovisivi e TLC;
  • le restrizioni non risultavano indispensabili né proporzionate rispetto agli obiettivi dichiarati di supporto economico e tecnico.

Effetti sui mercati

L’AGCM ha ritenuto che l’intesa fosse idonea a produrre effetti anticoncorrenziali, in particolare perché consentiva a TIM di offrire un bundle non replicabile tra connettività e contenuti Serie A, con possibile rafforzamento della sua posizione nei mercati broadband e pay-tv. Sono stati valorizzati i dati istruttori sulle sottoscrizioni TimVision/DAZN e sull’andamento delle quote nel segmento FTTH, nonché le osservazioni degli operatori intervenuti, che hanno denunciato fenomeni di pre-emption, lock-in e difficoltà a replicare le offerte TIM.

Procedimento cautelare e impegni

L’istruttoria è stata avviata il 6 luglio 2021. In parallelo è stato aperto un sub-procedimento cautelare ex art. 14-bis L. 287/1990, poi chiuso senza misure perché TIM e DAZN hanno presentato misure volontarie ritenute sufficienti a escludere il periculum in mora. Tra queste, l’Autorità ha considerato rilevanti la possibilità di commercializzare il bundle anche ai clienti degli altri operatori, la disponibilità di soluzioni di back-up via DTT e interventi sulla gestione del traffico e delle cache.

Successivamente, nel sub-procedimento ex art. 14-ter, gli impegni di TIM e DAZN sono stati pubblicati ma poi rigettati il 7 giugno 2022, perché non idonei a rimuovere in modo definitivo le criticità concorrenziali evidenziate. Il procedimento è stato poi prorogato più volte, anche per consentire il parere dell’AGCOM.

Nuovo accordo del 4 agosto 2022

Nel corso del procedimento, TIM e DAZN hanno depositato un nuovo accordo di distribuzione del 4 agosto 2022. L’AGCM ha ritenuto che esso avesse eliminato l’esclusiva e reso DAZN libera di contrarre con altri operatori interessati, con conseguente attenuazione delle criticità concorrenziali. L’Autorità ha tuttavia valutato che tale modifica non escludesse la responsabilità per il periodo in cui le clausole originarie sono state efficaci.

Difese delle parti e osservazioni degli intervenienti

TIM e DAZN hanno sostenuto che il Deal Memo fosse un accordo verticale o semi-esclusivo, esente ai sensi del VBER e comunque compatibile con l’art. 101, par. 3, TFUE, valorizzando il supporto economico e tecnico fornito da TIM e il contesto del Decreto Melandri. Hanno inoltre negato effetti restrittivi apprezzabili, sostenendo che la condotta fosse stata sterilizzata presto dalle misure volontarie e poi superata dal nuovo accordo.

Gli operatori intervenienti e segnalanti, tra cui Fastweb, Vodafone, Wind Tre, Sky, Iliad, Open Fiber e AIIP, hanno invece insistito sulla natura restrittiva per oggetto dell’intesa, sulla sua capacità di alterare la concorrenza nei mercati broadband e pay-tv e sulla non replicabilità delle offerte TIM. Hanno inoltre evidenziato il rischio di pre-emption e lock-in e contestato l’efficacia delle misure volontarie e del nuovo accordo del 4 agosto 2022.

Parere AGCOM

L’AGCOM ha espresso parere adesivo, condividendo in linea generale le conclusioni dell’AGCM. Ha ritenuto che le clausole del 27 gennaio 2021 fossero potenzialmente lesive della concorrenza e ha richiamato l’attività regolamentare svolta sul settore, nonché il miglioramento concorrenziale derivante dalla successiva eliminazione dell’esclusiva e dalla stipula dell’accordo DAZN-Sky.

Accertamento dell’infrazione e sanzioni

L’AGCM ha concluso che TIM, DAZN Limited e DAZN Media Services hanno posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza ai sensi dell’art. 101 TFUE. Ai fini della sanzione ha considerato:

  • gravità elevata della restrizione, qualificata come intesa grave;
  • durata limitata dell’infrazione, circoscritta al periodo dal 1° luglio 2021 all’agosto 2021, quando le misure volontarie hanno sterilizzato gli effetti più rilevanti;
  • valore delle vendite riferito alla stagione 2021/2022;
  • attenuante del 30% per la conclusione del nuovo accordo del 4 agosto 2022, che ha eliminato l’esclusiva.

Le sanzioni finali irrogate sono state:

  • TIM S.p.A.: 760.776,82 euro;
  • DAZN Limited e DAZN Media Services S.r.l. in solido: 7.240.250,84 euro.

L’Autorità ha inoltre ordinato alle parti di astenersi in futuro da comportamenti analoghi e ha disposto le consuete modalità di pagamento entro 90 giorni dalla notifica.

Punti principali

Parti e contesto dell’accordo

TIM opera nelle telecomunicazioni e nei servizi audiovisivi tramite TimVision; DAZN è attiva nella distribuzione di contenuti video e sportivi. L’accordo del 27 gennaio 2021, subordinato all’assegnazione dei diritti Serie A a DAZN, aveva la funzione di sostenere finanziariamente e tecnologicamente la distribuzione dei Pacchetti 1 e 3 per il triennio 2021/2024.

Clausole contestate e qualificazione antitrust

L’AGCM ha contestato soprattutto le clausole della lettera F del Deal Memo: esclusiva a favore di TIM per hard bundle e offerta à la carte, divieto per DAZN di accordi con altri operatori TLC o media, limitazioni alla distribuzione su piattaforme diverse da internet e ai dispositivi Sky, nonché vincoli sugli sconti e sulle partnership promozionali. Tali previsioni sono state considerate idonee a limitare produzione, sbocchi, sviluppo tecnico e investimenti, integrando un’intesa restrittiva ex art. 101 TFUE.

Mercati rilevanti e effetti concorrenziali

L’Autorità ha esaminato il mercato della pay-tv, il mercato wholesale e retail dei servizi di accesso a banda larga e ultra-larga e, in via più ampia, il contesto delle telecomunicazioni fisse e mobili. Secondo l’AGCM, l’intesa consentiva a TIM un’offerta non replicabile con contenuti Serie A in bundle con la connettività, rafforzandone la posizione nei mercati broadband e limitando le possibilità competitive degli OAO.

Iter procedurale, cautelare e impegni

Dopo l’avvio dell’istruttoria il 6 luglio 2021, il sub-procedimento cautelare si è chiuso senza misure perché TIM e DAZN hanno presentato misure volontarie ritenute idonee a eliminare il periculum in mora. Successivamente, gli impegni ex art. 14-ter L. 287/1990 sono stati pubblicati ma rigettati il 7 giugno 2022 perché inidonei a rimuovere le criticità concorrenziali.

Esito finale e sanzioni

L’AGCM ha accertato la violazione dell’art. 101 TFUE e ordinato alle parti di astenersi da condotte analoghe. Ha irrogato una sanzione di 760.776,82 euro a TIM e di 7.240.250,84 euro a DAZN Limited/DAZN Media Services S.r.l., calcolata considerando gravità, durata limitata della condotta (dal 1° luglio 2021 all’agosto 2021) e una riduzione del 30% per l’accordo del 4 agosto 2022 che ha eliminato l’esclusiva.

Come è indicizzato

Materieintese restrittiveart. 101 tfuemercato pay-tvmercato delle telecomunicazioni fissemercato delle telecomunicazioni mobiliesclusiva distributivabundle e scontisanzioni antitrust

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