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Legge

L.R. Basilicata 23/2024

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 17 AGOSTO 1998, N. 25 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ E DEGLI INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - ABROGAZIONE L.R. 19 DICEMBRE 1994, N. 46) E ALLA LEGGE REGIONALE 6 LUGLIO 2016, N. 13 (NORME PER L’ACCOGLIENZA, LA TUTELA E L’INTEGRAZIONE DEI CITTADINI MIGRANTI E DEI RIFUGIATI)

Normativa regionaleL.R. Basilicata 23/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge Basilicata n. 23/2024 introduce lo stato di emergenza regionale, con durata massima di 6 mesi prorogabili di altri 6, e disciplina ordinanze, ricognizione danni e contributi. Prevede inoltre per il solo anno 2024 una deroga organizzativa per interventi urgenti nell’accoglienza migranti in caso di avvisi deserti, con copertura fino a 50.000 euro annui.

Modifiche alla disciplina regionale di protezione civile e all’accoglienza dei migranti e rifugiati

Modifiche alla protezione civile regionale e all’accoglienza dei migranti

La legge regionale Basilicata 28 settembre 2024, n. 23 interviene su due settori distinti: la protezione civile regionale e la disciplina dell’accoglienza, tutela e integrazione dei cittadini migranti e rifugiati. La normativa rafforza gli strumenti regionali per fronteggiare emergenze calamitoshe e introduce una misura temporanea per il solo anno 2024 in materia di accoglienza.

Stato di emergenza regionale

La legge inserisce nella legge regionale n. 25/1998 l’istituto dello stato di emergenza regionale per eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività umana che richiedano interventi coordinati di più enti o amministrazioni e l’impiego di mezzi e poteri straordinari per un periodo limitato e predefinito.

Il Presidente della Giunta regionale dichiara lo stato di emergenza con proprio decreto, determinandone:

  • la durata, nel rispetto del limite massimo previsto dalla legge;
  • l’estensione territoriale, in relazione alla natura e alla qualità dell’evento.

Poteri e misure conseguenti all’emergenza

Dopo la dichiarazione dello stato di emergenza, la Giunta regionale, con deliberazione, individua:

  • i comuni interessati;
  • le risorse operative, tecniche e scientifiche da utilizzare;
  • il fabbisogno per coprire i danni verificatisi o stimati;
  • l’assegnazione dei finanziamenti, nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio regionale.

In conseguenza della dichiarazione, il Presidente della Giunta può adottare ordinanze di protezione civile ai sensi dell’art. 25, comma 11, del d.lgs. n. 1/2018, anche in deroga alla normativa regionale vigente, purché nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, della normativa statale e del diritto dell’Unione europea. Le ordinanze servono al coordinamento degli interventi durante il perdurare dell’emergenza.

Ricognizione danni, supporto agli enti locali e criteri di intervento

Per le emergenze di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), della l.r. n. 25/1998, la Regione mette a disposizione degli enti locali un apposito sistema informatico di rilevamento danni. Lo strumento è finalizzato ad agevolare:

  • la stima dei danni;
  • le procedure amministrative per il ripristino delle normali condizioni di vita;
  • l’alimentazione di banche dati regionali e nazionali;
  • la ricognizione e l’accertamento dei danni al territorio e alle infrastrutture pubbliche e private;
  • la validazione delle richieste ai fini della dichiarazione dello stato di emergenza.

La Giunta regionale definisce inoltre presupposti, criteri e modalità di intervento per le emergenze di impatto regionale o locale, compresi gli interventi per la ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite, la ricognizione dei danni e l’eventuale assegnazione di finanziamenti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

Richiesta dello stato di emergenza nazionale

Quando sia necessario, anche per la gravità e l’estensione dell’evento, il Presidente della Giunta regionale può richiedere la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale per gli eventi di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), della l.r. n. 25/1998.

Durata, proroga e revoca

La durata massima dello stato di emergenza regionale è fissata in sei mesi, con possibilità di proroga di altri sei mesi. L’eventuale revoca anticipata è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, sulla base di un’apposita deliberazione della Giunta.

Chiusura dell’emergenza e contributi

Al termine dello stato di emergenza regionale, la Giunta regionale definisce:

  • le modalità di completamento degli interventi avviati;
  • le modalità di assegnazione di eventuali contributi finanziari stanziati, entro i limiti delle risorse disponibili a bilancio.

Coordinamento con la normativa statale e unionale

In attesa del riordino della normativa di settore, per quanto non espressamente previsto dalla legge regionale n. 25/1998 o in contrasto con essa, si applicano il d.lgs. n. 1/2018 (Codice della Protezione Civile) e ogni altra normativa nazionale e/o dell’Unione europea in materia di protezione civile.

Misure urgenti per l’accoglienza dei migranti e dei rifugiati nel 2024

Per l’anno 2024, in caso di situazioni di emergenza dovute ad avvisi pubblici andati deserti, la Giunta regionale è autorizzata, ai sensi della l.r. n. 25/1998, a mobilitare i soggetti coinvolti nei processi di accoglienza, tutela e integrazione dei cittadini stranieri migranti e rifugiati, per interventi urgenti.

La misura consente di:

  • utilizzare strutture esistenti;
  • utilizzare siti di proprietà dell’Ente;
  • operare in attesa del completamento dei centri di accoglienza regionali esistenti;
  • impiegare anche fondi regionali o comunitari destinati a tali finalità.

Si tratta di una previsione espressamente limitata al solo anno 2024.

Copertura finanziaria

Gli oneri derivanti dall’art. 3 sono quantificati in un massimo complessivo di 50.000 euro annui e sono coperti mediante le risorse iscritte nella Missione 20, Programma 03, Titolo 1, Macroaggregato 110 del bilancio di previsione triennale 2024-2026 della Regione Basilicata.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.

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