DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 marzo 2011, n. 72
Regolamento di individuazione dei termini superiori ai novanta giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRegolamento (3 marzo 2011) che individua, nell'allegato A, i termini per la conclusione dei procedimenti di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti superiori a 90 giorni e fino a 180 giorni; abroga i precedenti decreti ministeriali/regionali limitatamente ai termini; prevede una verifica entro 2 anni dall'entrata in vigore e successivamente ogni due anni. Entrata in vigore: 2011.
Termini dei procedimenti amministrativi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
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