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Provvedimento

Provvedimento del 29/01/08

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento disciplina il contenuto e la trasmissione delle comunicazioni relative all’estinzione di quote di mutuo accollate dopo frazionamento e di mutui garantiti da ipoteca annotata su titoli cambiari, ai fini della cancellazione dell’ipoteca. Stabilisce gli elementi che devono risultare dalla comunicazione, l’obbligo di consegna dei titoli cambiari al conservatore e la trasmissione esclusivamente telematica secondo le regole già fissate nel 2007.

Cancellazione di ipoteca: modalità di comunicazione per mutui accollati e mutui garantiti da titoli cambiari

Cancellazione di ipoteca per mutui accollati e mutui garantiti da titoli cambiari

Il provvedimento dell’Agenzia del Territorio del 29 gennaio 2008 integra la disciplina sulla cancellazione automatica dell’ipoteca prevista dall’articolo 13, comma 8-sexies e seguenti, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. L’intervento definisce il contenuto delle comunicazioni relative a due ipotesi specifiche: l’estinzione di una quota di mutuo accollata a seguito di frazionamento e l’estinzione di mutui garantiti da ipoteca annotata su titoli cambiari.

Quadro normativo di riferimento

Il provvedimento richiama come base normativa:

  • il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, in particolare l’articolo 13, commi 8-sexies, 8-septies e 8-decies;
  • la legge 2 aprile 2007, n. 40, di conversione del decreto-legge;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
  • il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
  • il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
  • il decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122.

Sono inoltre richiamati:

  • il decreto interdirigenziale 23 maggio 2007, che istituisce il registro delle comunicazioni presso il servizio di pubblicità immobiliare;
  • il provvedimento direttoriale 25 maggio 2007, sulle modalità di trasmissione della comunicazione di cancellazione di ipoteche immobiliari;
  • il provvedimento direttoriale 9 ottobre 2007, sulle modalità e specifiche tecniche della trasmissione telematica.

Ambito di applicazione

Le disposizioni del provvedimento si applicano alle comunicazioni di cui all’articolo 13, comma 8-septies, del decreto-legge n. 7/2007, quando riguardano:

  • l’estinzione delle obbligazioni derivanti da contratto di mutuo accollato a seguito di frazionamento;
  • l’estinzione delle obbligazioni derivanti da contratto di mutuo garantito da ipoteca annotata su titoli cambiari.

Per tali ipotesi si applicano, oltre alle regole già contenute nei provvedimenti del 25 maggio 2007 e del 9 ottobre 2007, anche le ulteriori disposizioni specifiche del presente atto.

Comunicazione relativa a mutuo accollato a seguito di frazionamento

Nel caso di estinzione di una quota di mutuo accollata a seguito di frazionamento, la comunicazione deve contenere gli elementi identificativi della quota di mutuo estinta, ricavati:

  • dall’atto di frazionamento;
  • dalla relativa formalità di annotazione.

Devono inoltre essere indicati gli immobili cui la quota si riferisce, con specificazione, per ciascuno:

  • della natura dell’immobile;
  • del comune in cui l’immobile è situato;
  • dei dati di identificazione catastale.

Comunicazione relativa a mutuo garantito da ipoteca annotata su titoli cambiari

Per l’estinzione di un mutuo garantito da ipoteca annotata su titoli cambiari, la comunicazione:

  • è effettuata dal creditore risultante nei registri immobiliari;
  • deve riportare il numero dei titoli di credito annotati.

Ai fini dell’esecuzione della cancellazione, nel registro delle comunicazioni devono essere consegnati al conservatore i titoli cambiari, che vengono restituiti al soggetto che ne ha curato la consegna dopo l’annotazione effettuata dal conservatore.

Condizioni di efficacia e conseguenze della mancata consegna dei titoli

La mancata consegna al conservatore di tutti i titoli cambiari comporta:

  • l’inefficacia della comunicazione ai fini della cancellazione;
  • la conseguente ineseguibilità della cancellazione stessa.

In tale caso il conservatore:

  • annota l’ineseguibilità della cancellazione sul registro delle comunicazioni;
  • ne dà comunicazione al creditore;
  • restituisce formalmente i titoli cambiari al soggetto che ne ha curato la consegna.

Modalità di trasmissione

Le comunicazioni disciplinate dal provvedimento devono essere trasmesse esclusivamente con modalità telematiche, secondo quanto previsto dal provvedimento direttoriale 9 ottobre 2007.

Decorrenza e pubblicazione

Il provvedimento dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 29 gennaio 2008.

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