Messaggio numero 3495 del 14-10-2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha affermato che la mancata attività lavorativa prevista dall'art. 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118, come modificato dall'art. 1, comma 35, della legge 24 dicembre 2007 n. 247, costituisce un elemento costitutivo del diritto all'assegno e non una mera condizione di erogabilità; la giurisprudenza ritiene che lo svolgimento di attività lavorativa, indipendentemente dall'ammontare del reddito, esclude il beneficio e la mancanza del requisito può essere rilevata o dedotta d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Di conseguenza, l'assegno mensile sarà liquidato solo se risulti l'inattività del beneficiario.
Requisito di inattività per l'assegno mensile di assistenza (art. 13 L.118/1971)
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