Salta al contenuto
Messaggio

Messaggio numero 3495 del 14-10-2021

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha affermato che la mancata attività lavorativa prevista dall'art. 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118, come modificato dall'art. 1, comma 35, della legge 24 dicembre 2007 n. 247, costituisce un elemento costitutivo del diritto all'assegno e non una mera condizione di erogabilità; la giurisprudenza ritiene che lo svolgimento di attività lavorativa, indipendentemente dall'ammontare del reddito, esclude il beneficio e la mancanza del requisito può essere rilevata o dedotta d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Di conseguenza, l'assegno mensile sarà liquidato solo se risulti l'inattività del beneficiario.

Requisito di inattività per l'assegno mensile di assistenza (art. 13 L.118/1971)

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.