L.R. Liguria 1/2001
Secondo provvedimento di semplificazione dell'ordinamento regionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale 3 gennaio 2001, n. 1 abroga espressamente una serie di leggi regionali già superate o non più applicate, indicate nell’allegato A. Restano salvi i rapporti sorti nel periodo di vigenza delle norme abrogate, le procedure di contributo già avviate e le obbligazioni residue con copertura sui bilanci degli esercizi interessati. È prevista inoltre la soppressione dei relativi capitoli di bilancio nel 2001.
Semplificazione dell’ordinamento regionale mediante abrogazione di leggi non più operative
Semplificazione dell’ordinamento regionale mediante abrogazioni
La legge regionale 3 gennaio 2001, n. 1 interviene sull’ordinamento della Regione con una finalità essenzialmente di razionalizzazione e pulizia normativa. Il provvedimento elimina dal sistema regionale una serie di leggi già superate, implicitamente abrogate o comunque non più operative.
Abrogazione delle leggi regionali elencate nell’allegato
La legge dispone che sono o rimangono abrogate le leggi regionali indicate nell’elenco “A” allegato. Il contenuto sostanziale dell’atto consiste quindi nell’effetto abrogativo espresso verso normative regionali ritenute ormai prive di attualità applicativa.
Regime transitorio e salvezza degli effetti pregressi
Pur eliminando le norme dal sistema vigente, la legge preserva gli effetti maturati nel periodo precedente. In particolare, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi:
- ai rapporti sorti durante la loro vigenza;
- per l’esecuzione degli accertamenti dell’entrata e degli impegni di spesa già assunti.
Sono inoltre fatte salve le procedure relative ai contributi già richiesti alla data di entrata in vigore della legge, che devono essere concluse secondo la disciplina previgente. Restano valide anche le obbligazioni in annualità collegate a vecchi limiti di impegno e alle corresponsioni di differenze tassi, con copertura a carico dei bilanci degli esercizi in cui tali obbligazioni scadono. Rimangono infine salve le rate successive alla prima dei contributi già concessi prima dell’entrata in vigore della legge.
Conseguenze sul bilancio regionale
La legge prevede che, con il bilancio dell’esercizio finanziario 2001, siano soppressi i capitoli di bilancio conseguenti alle abrogazioni disposte. La misura completa quindi l’intervento di semplificazione anche sotto il profilo contabile e finanziario.
Attualità dell’atto
L’atto ha natura prevalentemente abrogativa e transitoria. Per il contenuto e per la sua funzione di eliminazione di norme non più operative, risulta oggi sostanzialmente esaurito e privo di autonoma utilità applicativa.
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