LEGGE 20 dicembre 2000, n. 420
Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul contrassegno degli esplosivi plastici e in foglie ai fini del rilevamento, con annesso, fatta a Montreal il 1° marzo 1991.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAutorizza la ratifica della Convenzione di Montreal (1/3/1991) sul contrassegno degli esplosivi plastici e ne dispone la piena esecuzione dalla data di entrata in vigore. Vietati fabbricazione, introduzione, vendita, cessione, detenzione, trasporto e uso di esplosivi non contrassegnati, con limitate eccezioni tecniche; obbligo di denuncia entro 30 giorni per gli stock esistenti; decreto interministeriale entro 6 mesi per distruzione, resa innocua o contrassegno; previste sanzioni e confisca.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul contrassegno degli esplosivi plastici per il rilevamento
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