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Legge

L.R. Liguria 9/2005

Modifica dei termini stabiliti dall'articolo 6, commi 1 e 4, della legge regionale 29 marzo 2004, n. 5 come modificata dalla legge regionale 24 settembre 2004 n. 17 e dalla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33 .

Normativa regionaleL.R. Liguria 9/2005Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale modifica i termini previsti dall’art. 6, commi 1 e 4, della L.R. 5/2004 sulla sanatoria degli illeciti urbanistico-edilizi, già ritoccati da successive leggi regionali. Le nuove disposizioni si applicano anche al periodo dal 1° luglio 2005 fino all’entrata in vigore della legge.

Proroga/modifica dei termini per la sanatoria degli illeciti urbanistico-edilizi

Modifica dei termini per la sanatoria urbanistico-edilizia

La legge regionale 11 luglio 2005, n. 9 interviene esclusivamente sui termini previsti per il rilascio della sanatoria degli illeciti urbanistico-edilizi disciplinata dall’art. 6 della L.R. 29 marzo 2004, n. 5, già modificata da successive leggi regionali. Il provvedimento riguarda quindi solo la Regione indicata nella legge e opera come adeguamento dei termini procedurali già fissati in precedenza.

Ambito di intervento

L’atto non introduce una nuova disciplina della sanatoria, ma modifica i termini contenuti:

  • nel comma 1 dell’art. 6 della L.R. 5/2004;
  • nel comma 4 del medesimo articolo.

La legge richiama espressamente la normativa regionale di attuazione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e le successive modifiche regionali già intervenute.

Effetti della modifica

La portata sostanziale della legge consiste nel differimento/adeguamento dei termini stabiliti per la procedura di sanatoria degli abusi urbanistico-edilizi. Il testo fornito non riporta il nuovo contenuto letterale dei commi modificati, ma chiarisce che l’intervento normativo opera solo sui termini di cui ai commi 1 e 4 dell’art. 6 della legge del 2004.

Regime transitorio e decorrenza

La norma transitoria stabilisce che le disposizioni dell’art. 1 si applicano anche nel periodo compreso tra:

  • 1° luglio 2005
  • data di entrata in vigore della legge regionale 11 luglio 2005, n. 9.

Ne deriva che le modifiche ai termini valgono anche per il breve intervallo antecedente l’entrata in vigore, assicurando continuità applicativa rispetto alle pratiche in corso in quel periodo.

Aspetti operativi

Per gli operatori interessati alla sanatoria, la legge rileva unicamente per la verifica dei termini procedimentali e delle scadenze connesse alla presentazione/definizione delle istanze disciplinate dalla L.R. 5/2004. Non risultano nel testo disposizioni su contributi, controlli o sanzioni ulteriori rispetto alla modifica dei termini.

Attualità della norma

L’atto appare oggi sostanzialmente privo di autonoma utilità applicativa, poiché si limita a prorogare o modificare termini riferiti a una procedura di sanatoria legata a una finestra temporale ormai chiusa e a una disciplina ormai superata nei suoi effetti pratici. Per questo motivo può considerarsi deprecato nell’uso corrente.

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